Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:
- Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.
- Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA.
- Contestualmente, presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito.
In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
• Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di 5 giorni.
• Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei 5 giorni di isolamento.
Paesi elenco D: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA CANADA, GIAPPONE O STATI UNITI
Con Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore fino al 25 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che, anche se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente, rilasciata dalle autorità sanitarie locali, per entrare in Italia è comunque necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia. Rimane, inoltre, l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form.
Se non si possiede una certificazione nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale per ingressi/rientri dai Paesi dell’Elenco D.
SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D
Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale).
Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.